COME FARE PER REGOLARIZZARE GLI IMPIANTI ELETTRICI PRIVI DI CERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’)

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COME FARE PER REGOLARIZZARE GLI IMPIANTI ELETTRICI PRIVI DI CERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’)

Un caso frequente: impianti elettrici privi di dichiarazione di conformità

Spesso abbiamo a che fare con impianti elettrici privi di certificazione, ovvero impianti elettrici privi di DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. Per diversi motivi: perché l’impianto è stato eseguito da un soggetto che non aveva le competenze, i titoli o le abilitazioni per farlo, o perché la dichiarazione di conformità è stata, ad esempio, smarrita.

Non di rado i titolari o responsabili di impianti elettrici che non hanno le “carte in regola” si imbattono in seri problemi di responsabilità, che spesso sfociano in pendenze giuridiche e/o in sanzioni pecuniarie qualora:

  • ci siano controlli e/o accertamenti da parte delle istituzioni preposte
  • si verifichino incidenti, infortuni o danni a persone o a beni immateriali

Ma esiste un modo per “mettere a norma l’impianto elettrico”, per sanare una situazione che a tempo debito, per diverse ragioni, non è stata correttamente affrontata?

 

Come sanare un impianto elettrico privo di Dichiarazione di Conformità

Il metodo esiste, e prevede, in primo luogo, la verifica ed eventuale sistemazione dell’impianto elettrico. Una volta sistemate le eventuali criticità e/o inadempienze si può ottenere la certificazione dell’impianto che prende il nome di DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI).

La normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale 37/08 il quale stabilisce che la Dichiarazione di Rispondenza occorre per gli impianti elettrici realizzati:

  • Prima del 13/03/1990 se viene aumentata la potenza di oltre 6 kW (è infatti fatta salva l’eccezione di un aumento di potenza da 3 kW a 4,5 kW che non preveda lavori sull’impianto)
  • Tra il 13/03/1990 e il 27/03/2008 (data di entrata in vigore del decreto 37/08), se sprovvisti della Dichiarazione di Conformità

Negli impianti eseguiti tra il 13/03/90 (data di entrata in vigore della legge 46/90) e il 27/03/2008 la Dichiarazione di Rispondenza può sostituire la dichiarazione di conformità.

 

Come “sanare” un impianto elettrico privo di Dichiarazione di Conformità realizzato dopo il 27/03/2008?

Un impianto realizzato dopo il 2008 e sprovvisto di Dichiarazione di Conformità non può essere “sanato” con una Dichiarazione di Rispondenza, perché la “DIRI” può essere prodotta solo per impianti realizzati in date precedenti. Bisogna in questi casi rimettere mano all’impianto e redigere una nuova Dichiarazione di Conformità.

 

Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza?

La Dichiarazione di Rispondenza può essere redatta e rilasciata da:

  • un Professionista, per tutti gli impianti (ovvero anche per impianti soggetti a progetto da parte di un Professionista).

Il professionista deve essere iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e avere esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico.

  • dal Responsabile Tecnico di una impresa installatrice solo per gli impianti non soggetti a progetto da parte di un Professionista

Il Responsabile Tecnico deve ricoprire tale ruolo da almeno cinque anni in una impresa abilitata nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. L’anzianità di cinque anni può essere stata maturata in più imprese. Il soggetto deve essere in carica come responsabile tecnico (non può essere un ex responsabile tecnico di impresa installatrice, ad esempio in pensione o con diverso incarico).

 

Differenza tra Dichiarazione di Conformità (DICO) e Dichiarazione di Rispondenza (DIRI)

DICO e DIRI vengono spesso confuse, quindi è’ bene precisare la differenza tra dichiarazione di conformità (DICO) e dichiarazione di rispondenza (DIRI),

  • La DICO è rilasciata (deve essere rilasciata!) dall’installatore che ha svolto i lavori, che vanno precisati nella DICO stessa, per attestare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte. Si sottolinea che la Dichiarazione di Conformità si riferisce unicamente ai lavori effettivamente eseguiti.
  • La DIRI è un documento, introdotto dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37 (il 37/08 o “nuova 46/90″) che serve ad attestare, a seguito di attente verifiche e controlli, che un impianto rispetta determinati requisiti di sicurezza. La DIRI quindi certifica, a posteriori, la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte.

 

Chi è obbligato ad avere la DIRI?

Riassumendo:

– tutti gli impianti realizzati tra 13/03/90 e il 27/03/2008 devono avere la Dichiarazione di Conformità o, in alternativa, la Dichiarazione di Rispondenza

– per gli impianti realizzati prima del 13/03/1990 (che ovviamente non hanno la Dichiarazione di Conformità, visto che questa è stata introdotta dopo tale data!) è obbligatorio avere la DIRI solo qualora  venga richiesto un aumento della potenza contrattuale maggiore di 6 kW

 

Quando non si può ottenere la DIRI?

Oltre al caso degli impianti elettrici realizzati dopo il 27/03/2008 che, come detto in precedenza, non possono essere “coperti” da DIRI, esiste un altro caso in cui non si può ottenere la DIRI: trattasi di impianti che non superano i controlli fatti dall’incaricato al rilascio della DIRI. Sono un esempio gli impianti con gravi carenze dal punto di vista della sicurezza: interruttori non funzionanti, linee di sezione insufficiente, parti di impianto elettrico scoperte, divelte etc..solo per citare alcuni casi.

In questi casi, l’incaricato al rilascio della DIRI dopo aver eseguito un attento sopralluogo e verificato lo stato degli impianti (diffidare quindi da chi vende le DIRI sul web, pratica scorretta per i professionisti seri e assai pericolosa per gli utenti finali) indica gli interventi impiantistici necessari per portare l’impianto elettrico ad un livello di sicurezza accettabile. Per il rilascio della DIRI è necessario eseguire tali interventi. In altre parole, se l’impianto non è a norma, va sistemato (in primis perchè è pericoloso … e comunque se non è a norma non può essere rilasciata la DIRI).

Mi preme sottolineare che un impianto non a norma è quasi sempre accompagnato da problematiche dovute a scarsa funzionalità o inefficienze di varia natura e spesso, cosa ancor più grave, da carenze che ne pregiudicano i normali livelli di sicurezza. Un impianto non a norma va quindi sempre e comunque debitamente sistemato.

E’ chiaro che gli eventuali lavori di messa a norma dell’impianto devono essere realizzati da impresa o installatore abilitato che deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità relativamente ai lavori effettivamente eseguiti!

Solo a seguito della reale sistemazione dell’impianto può essere rilasciata la Dichiarazione di Rispondenza.

 

A cosa serve la DIRI?

Spesso si richiede la DIRI solo perché si è “costretti”, ad esempio a seguito di controlli. In quest’ottica la DIRI appare quasi un mero adempimento burocratico. In realtà invece la DIRI, oltre ad essere un importante documento che sistema la situazione burocratica del Responsabile dell’impianto elettrico, rappresenta un attestazione dello stato di salute, efficienza e sicurezza dell’impianto.

Inoltre, la Dichiarazione di Rispondenza dell’intero impianto serve:

– per richiedere l’agibilità dei locali se non è stata ancora richiesta (al posto dell’atto notorio);

– per denunciare gli impianti all’Asl e all’Ispesl ai sensi del DPR 462/01, se non sono stati ancora denunciati;

– da allegare all’atto notarile di vendita dell’unità immobiliare (facoltativo);

– da presentare al Distributore in caso di richiesta di un aumento della potenza impegnata;

  • per qualsiasi aumento di potenza, se con interventi sull’impianto;
  • in caso di potenza finale di 6 kW o superiore, in assenza di interventi sull’impianto.

Per gli impianti post 13/3/90 la dichiarazione di rispondenza serve, nei casi suindicati, in mancanza della dichiarazione di conformità.

 

In sintesi:

  • avere la DIRI è obbligatorio (ripeto per l’ennesima volta, per gli impianti realizzati tra il 13/03/1990 e il 27/03/2008 sprovvisti di dichiarazione di conformità e per impianti ante 13/03/1990 qualora debba essere richiesto un aumento contrattuale superiore ai 6 kW) e permette di avere un’impianto sicuro, affidabile e con tutte le carte in regola dal punto di vista degli adempimenti burocratici.

Una precisazione: fino ad ora abbiamo parlato della dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico ma quanto esposto vale, il linea di principio, anche per le altre tipologie di impianti, ad esempio: impianti a gas, impianto idrico, impianto antincendio, etc..

 

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